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La giurisprudenza sempre pi attenta ai tradimenti via social. Per il Tribunale di Roma la separazione va addebitata all'ex dopo la scoperta del tradimento su Facebook
di Lucia Izzo - La crisi coniugale corre sul filo dei social e delle nuove tecnologie. Se in passato era la scoperta di "sms" sul cellulare del partner a far venire alla luce un tradimento, oggi sono i profili social a nascondere le relazioni clandestine di coppia.
E allo stesso modo, si rischia grosso se la moglie o il marito scoprono dai social network che in corso una relazione clandestina ed extraconiugale. Ne sa qualcosa il marito a cui il Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 9933/2018, ha deciso di addebitare la separazione dopo che la moglie ha scoperto che sui social risultava "ufficialmente fidanzato" con un'altra ragazza.
La signora era incinta della seconda figlia quando il marito aveva iniziato ad allontanarsi da casa sempre pi spesso, fino al punto di rendersi definitivamente irreperibile. Dal suo profilo Facebook arriva l'amara scoperta: in costanza di matrimonio, il partner ha iniziato a frequentare un'altra donna e ha reso addirittura pubblica la relazione su Facebook.
La lite presto servita: al giudici capitolini, la signora ha chiesto che all'uomo venisse addebitata l'ormai inevitabile separazione, sia per aver violato l'obbligo di fedelt che quello di coabitazione. A nulla serve al marito fedifrago evidenziare che la crisi coniugale era gi in atto, provocata da divergenze caratteriali e dalla circostanza che si erano nel tempo ridotte le sue entrate di calciatore a fine carriera.
Per il Tribunale di Roma, infatti, l'uomo non ha fornito le prove idonee a evitare che la separazione gli venisse addebitata: questi, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la mancanza del nesso causale tra la relazione extraconiugale e il fallimento del matrimonio. Non essendo stata fornita una simile prova, il giudice ha ritenuto che fosse stato lui a determinare l'intollerabilit della convivenza.
Nonostante le rimostranze dell'uomo che aveva sottolineato come l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti della ex, il giudice ritiene fondata la richiesta della moglie avendo il marito violato non solo il dovere di fedelt, ma coltivato la relazione adulterina con modalit lesive della dignit e dell'onore del coniuge.
La giurisprudenza di legittimit, ha pi volte sottolineato come la pronuncia di addebito scatti se accertato che la violazione dei doveri posti in capo ai coniugi dalla legge (cfr. art. 143 c.c.) abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
In particolare, la violazione dell'obbligo di fedelt coniugale considerata una particolarmente grave poich normalmente determina l'intollerabilit della prosecuzione della convivenza e viene ritenuta, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne responsabile.
Tuttavia, il coniuge "fedifrago" pu evitare l'addebito dimostrando lamancanza del nesso causale tra infedelt e crisi coniugale:ci avviene attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi gi irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., ex multis, sent. 18175/2012).
Addirittura, in un altro precedente gli Ermellini hanno ritenuto (cfr. sentenza n. 8929/2013) che anche una relazione "platonica", ovvero non connotata da rapporti sessuali, fosse idonea a configurare violazione del dovere di fedelt ai fini dell'addebitabile della separazione.
In particolare, secondo i giudici, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degliaspetti esteriori con cui coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelt e comporti offesa alla dignit e all'onore dell'altro coniuge.
Nell'ordinanza n. 9384/2018, la Suprema Corte ha avvalorato la conclusione a cui era giunta la Corte di Appello di Bologna che, nel 2014, aveva ritenuto di equiparare la navigazione sui siti d'incontri alla violazione dell'obbligo di fedelt.
Tale circostanza, secondo gli Ermellini, si rivelata "oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Per questo stato giustificato il successivo allontanamento della donna dall'abitazione, ed esclusa la sua violazione dell'obbligo di coabitazione, mentre sussiteva, invece, una violazione dell'obbligo di fedelt commessa dal marito.
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